RIMPATRI GIURIDICI
La normativa sulla voluntary disclosure prevede che le
attività finanziarie e patrimoniali, oltre che essere trasferite in Italia o in
un altro Paese, possano rimanere nel
Paese in cui si trovano (cd. “rimpatrio giuridico”). La scelta dipenderà da
vari fattori tra cui, principalmente, dalle specifiche caratteristiche del
bene: nel caso trattasi di attività finanziarie qualsiasi opzione sarà
utilizzabile, mentre nel caso di partecipazioni societarie o di beni immobili
si dovrà necessariamente ricorrere al Rimpatrio Giuridico. In ragione della scelta che il contribuente effettuerà,
diversi saranno anche i soggetti che interverranno nell’ambito dell’operazione
di voluntary disclosure ed in particolare nella fase successiva a quella in cui
il contribuente avrà definito la propria posizione fiscale ed eventualmente
penale nei termini e con le modalità previste dalla legge. Nel caso in cui le attività vengano “trasferite” in Italia
attraverso il rimpatrio giuridico, la società fiduciaria assumerà un ruolo
centrale, divenendo sostituto d’imposta pur mantenendo la relativa gestione
finanziaria in capo alla banca estera. Il rimpatrio avverrà mediante
l’intestazione delle attività finanziarie ed immobiliari estere alla fiduciaria
attraverso un contratto di mandato fiduciario, anche senza intestazione. Con
tale procedura, la fiduciaria si impegna ad applicare, ove previste, le
ritenute e le imposte sostitutive dovute e ad effettuare le necessarie
comunicazioni all’Amministrazione finanziaria ed agli altri Organi di
vigilanza. La sostituzione di imposta da parte della fiduciaria consente al
fiduciante, fra gli altri, di poter contare sul corretto assolvimento degli
obblighi fiscali, esonerandolo in particolare dagli adempimenti di monitoraggio
fiscale (Quadro RW del Modello unico) e dal calcolo delle relative imposte ivi
incluse Ivie ed Ivafe. Risulta evidente come
l’intervento della Società fiduciaria nell’ambito dell’operazione di voluntary
disclosure consenta, quindi di:
- garantire la riservatezza del nominativo del cliente, fermi restando gli obblighi relativi alla normativa antiriciclaggio;
- mantenere all’estero le attività oggetto di voluntary disclosure (rimpatrio giuridico);
- gestire in maniera puntuale e semplificata gli obblighi fiscali previsti dalla normativa italiana.