L'INCARICO FIDUCIARIO
L’incarico fiduciario si fonda sul perfezionamento di un contratto di mandato che delinea i poteri (e i limiti nell'esercizio degli stessi) conferiti alla fiduciaria, elaborato in conformità alle prescrizioni di legge e alle clausole generali contenute nello schema di incarico fiduciario trasmesso al Ministero vigilante.
In base a tale contratto la proprietà sostanziale dei beni e valori conferiti in amministrazione fiduciaria rimane in capo al cliente, il quale è libero di sciogliere il rapporto fiduciario in qualsiasi momento ed ottenere così anche la titolarità formale del proprio diritto.
D’altra parte, la tutela del fiduciante sotto il profilo delle modalità secondo cui i valori saranno amministrati deriva altresì dall’obbligo, per la fiduciaria, di operare esclusivamente in base alle istruzioni ricevute per iscritto e di rendere periodicamente conto dell’attività condotta. Sotto altro aspetto, poi, tanto l’intestazione dei beni ad IFA, quanto la successiva reintestazione all’effettivo proprietario si svolgono in regime di piena neutralità fiscale, essendo esenti da qualsiasi forma di tassazione.
Lo scopo dell’incarico fiduciario è quello di legittimare la fiduciaria ad agire nei confronti dei terzi in nome proprio, ma per conto del fiduciante, consentendo all'effettivo titolare dei beni e valori di effettuare qualsiasi operazione legalmente consentita senza agire in prima persona. In altre parole, il rapporto fiduciario garantisce il mantenimento della massima riservatezza circa le generalità dell’effettivo titolare dei diritti che costituiscono oggetto del mandato.
Le motivazioni che possono condurre un imprenditore all'utilizzo dello strumento dell'amministrazione fiduciaria sono molteplici: la necessità di soddisfare una particolare riservatezza nella compravendita di partecipazioni sociali o titoli di credito, l'esistenza di una situazione conflittuale nell’ambito della compagine sociale, la volontà di vedersi rappresentare nelle assemblee di azionisti od obbligazionisti, anche nella forma del sindacato di voto, ovvero di eseguire piani di azionariato diffuso, l’obiettivo di dare corso alla riorganizzazione del patrimonio familiare, nonché a qualsiasi altra operazione consentita dalla legge in cui, per i più svariati motivi, il cliente ritenga sconsigliabile o inopportuno intervenire in nome proprio.